STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IN-VERSO
Articolo I
E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata “In-Verso” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica, senza fini di lucro.
Articolo 2
L'associazione ha sede attualmente a Roma, in via Germanico 101, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica
ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
“In-Verso” è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, l’aumento dell’accessibilità dei servizi psicologici rivolti alla persona e al suo contesto d’appartenenza, la prevenzione e cura del disagio psico-sociale, la promozione della cultura della psicoterapia e della psicologia, nonché del benessere psico-fisico (di persone, famiglie, gruppi e comunità). Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l’'associazione in particolare si propone di:
a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
b) avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) estendere il diritto alla salute psichica a più vaste fasce sociali, andando a compensare una delle aree meno coperte dal servizio sanitario nazionale;
d) far sì che non si debba più essere costretti a rinunciare, per difficoltà economiche o per ridotta mobilità, alla possibilità di migliorare la qualità della propria vita emotiva, accrescere il benessere psicologico e curare disagi psichici di varie entità;
e) praticare e promuovere la cultura della psicologia e della psicoterapia a domicilio per chi è temporaneamente o permanentemente impossibilitato ad uscire di casa.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione promuove, attiva, ospita, da sola o con altri, una serie di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Incontri con frequenza settimanale di approfondimento e discussione sulle esperienze in corso, con particolare attenzione alla psicoterapia domiciliare, in quanto servizio innovativo e scarsamente documentato;
2. Stesura di articoli e altri scritti su teoria e tecniche della psicoterapia domiciliare per colmare il vuoto bibliografico esistente, attraverso le tematiche emerse nei dibattiti;
3. Corsi di formazione e aggiornamento e supervisioni rivolti a laureati in psicologia o ad operatori che si trovino ad offrire delle prestazioni a domicilio;
4. Consulenza psicologica;
5. Psicoterapia individuale;
6. Terapia familiare;
7. Valutazione psicodiagnostica;
8. Psicoterapia di coppia;
9. Sostegno genitoriale;
10. Psicoterapia infantile;
11. Consulenza farmacologica;
12. Mediazione familiare;
13. Quanto altro sarà di volta in volta deciso dagli organi statutari.
L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Sono soci dell’Associazione i fondatori e le persone maggiorenni che successivamente aderiscono perché interessati alla realizzazione dei fini istituzionali, ne condividono spirito e ideali, collaborano per perseguirli e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo il quale può insindacabilmente ammettere il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda senza obbligo di motivare le proprie decisioni.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
Articolo 7
La qualità di socio si perde per:
- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L’espulsione deve essere ratificata dalla prima assemblea utile.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a)dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b)da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c)da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese
documentate e preventivamente autorizzate.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue
deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli
associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione; b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
c) eleggere il Presidente;
d) eleggere il Consiglio Direttivo;
e) revocare le precedenti cariche con decisione motivata e con una maggioranza di due
terzi dei presenti;
f) ratificare l’eventuale espulsione di soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio
Direttivo.
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
h) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi
dei presenti;
i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla
destinazione del patrimonio dell’Associazione, con una maggioranza di due terzi dei
presenti.
Articolo 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale
almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò
delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a
mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di
convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della
data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno
essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che
di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda
convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota
sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è
ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione
sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà
degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il
numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli
astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione
e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere
favorevole del Consiglio Direttivo.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal
vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Difettivo
designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo
impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal
segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci
sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto
dal presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non
superiore a sette, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.
L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei
componenti.
Al Consiglio Direttivo compete
• attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea;
• esaminare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente, prima di
sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
• provvedere all’amministrazione straordinaria dell’Associazione;
• ammettere nuovi soci;
• stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
• espellere soci con decisione motivata, secondo quanto previsto all’art. 7, e sottoporre
la decisione alla ratifica della prima assemblea utile;
• promuovere ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i
provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
• decidere in merito all’eventuale assunzione di personale dipendente;
• emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell’Associazione;
• individuare, istituire e dirigere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la
durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati
incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il
segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che,
conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e
particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie. Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella
graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della
loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve
convocare l'assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente almeno quattro volte all’anno e ogni
qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno
due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni
prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle
ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera
raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal
vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per
partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua
assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Articolo 19
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il
bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Articolo 20
Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata
nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e
presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché,
ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si
obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno
essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche
di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine
dell’associazione;
-.redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e
puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici
determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente
lo stesso e’ sostituito dal vicepresidente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 21
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio
verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione
entro quattro mesi.
Nel bilancio debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o
avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
SCIOGLIMENTO
Articolo 22
L’associazione può essere sciolta da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente
convocata.
La delibera di scioglimento è valida se approvata con la maggioranza dei due terzi dei
presenti e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento
l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio dell'Associazione e il netto risultante dalla liquidazione non potranno essere
divisi tra i Soci ma saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale, oppure ad
altri enti di utilità sociale aventi finalità simili a quelle indicate all’art. 4 del presente statuto. NORME FINALI
Articolo 23
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice
civile.
Banini Gian Luca
D’Angelo Lia
De Rosa Arcangela
Dominijanni Laura
Leone Patrizia
Mancuso Elena